Gentile Laura,
entriamo subito nel merito delle sue domande.
Il codice civile stabilisce che “il figlio deve rispettare il genitore e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa” (art. 315 bis c.c.). Quindi il codice impone al ragazzo “convivente” di dare l’aiuto necessario ai bisogni essenziali della famiglia.
Precisiamo però che il soggetto di età avanzata (quale presumo sia suo padre) è molto spesso anche una persona che versa “in stato di bisogno” in quanto non dispone di redditi propri ed è dovere dei figli (in questo caso a prescindere dalla convivenza con l’anziano) concorrere nel versare al genitore gli alimenti, ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 433 e ss. c.c.).
I figli che non hanno i mezzi economici possono adempiere all’obbligo di versare gli alimenti di cui sopra anche con modalità alternative, offrendo, ad esempio, al richiedente di ospitarlo e mantenerlo in casa.
Fin qui la teoria; nel suo caso specifico, al momento, non ravviso i presupposti per un dovere di mantenimento del padre, pur se anziano ed in difficoltà: il fatto che sta studiando, che è senza alcun reddito, che convive con sua madre (separata da suo padre) sono tutti elementi ostativi ad una eventuale chiamata al mantenimento. Ciò non toglie che in futuro suo padre possa chiamarla a farlo e portare la propria richiesta davanti ad un giudice tutelare
A titolo di completezza faccio presente che i soggetti obbligati per legge alla corresponsione degli alimenti (art. 433 c.c) sono, NELL’ORDINE: il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. L’ultimo posto nell’elenco è, quindi, occupato dai fratelli e sorelle del richiedente.
Passando all’ultima parte della sua lettera, se suo padre è stato ricoverato a seguito di TSO quest’ultimo ha una durata massima di 7 giorni ma può essere prorogato più volte (e la legge non stabilisce il numero massimo di volte), qualora vi sia la necessità, con una richiesta di prolungamento da parte dello psichiatra dell’ASL (art. 3, L.180/1978).
Qualora, invece, suo padre sia stato ricoverato in gravi condizioni di salute, anche fisica, in seguito ad un tentato suicidio, la durata del ricovero dipenderà da diverse circostanze di stretta competenza medica.
un caro saluto.
Silvia