Caro Dario,
Da un punto di vista generale la tematica del diritto di accesso alla cartella clinica ed ad altri documenti sanitari si lega a quella più generale del regime di trattamento dei dati personali in ambito sanitario contenuta nel “codice in materia di trattamento dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003.
Gli aventi diritto cui è riservato il rilascio della cartella clinica e materiale sanitario sono individuabili in:
– il paziente stesso;
– soggetto munito di delega scritta del paziente;
– medico curante;
– autorità giudiziaria;
– tutore/curatore in caso di paziente interdetto o inabilitato per incapacità di intendere e volere;
– amministratore di sostegno (nominato se l’interessato si trova nell’impossibilità , anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi).
La moglie di suo fratello non è persona avente la possibilità di rilasciare deleghe per la visione del materiale sanitario del paziente (a meno che la stessa sia anche tutore/amministratore di sostegno del malato).
Sicuramente lei potrà tentare di parlare con i medici curanti di suo fratello per avere informazioni circa la malattia e la relativa cura, ricordando però che, in generale, non si può obbligare il medico ad un incontro con i familiari in quanto esiste la legge sulla privacy per cui i medici possono rifiutarsi di dare ai familiari informazioni sui malati e ricordando, dall’altra parte, che chiedendo al giudice che sia nominato un tutore o amministratore di sostegno si può costringere il medico a dare allo stesso tutte le informazioni.
Buona fortuna.
Silvia de Sanctis