<p style=”text-align: center;”>Gentile Riccardo,</p>
non credo proprio che l’ex datore di lavoro della sua compagna possa “minacciare” alcunché ma chiariamo alcune cose.
Anche gli studi legali devono rispettare la legge sulla sicurezza.
L’avvocato, secondo la legge, e’ soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 dal momento che esercita la funzione di datore di lavoro all’interno dello studio legale, anche se e’ presente un solo lavoratore.
Come per qualsiasi azienda, anche nello studio legale deve essere nominato un “medico competente” che e’ colui che, avendone titolo e requisiti professionali, collabora col datore di lavoro nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Gli adempimenti a carico del medico riguardano la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore che si traducono, tra le altre cose, nelle visite di sorveglianza sanitaria che, nel caso in cui non sia definita esplicitamente dalla legge, deve considerarsi da fare ogni anno.
Dunque, direi, che solo qualora il datore di lavoro abbia adempiuto perfettamente ad ogni obbligo di sorveglianza sanitaria verso la propria dipendente e solo qualora la sua compagna dovesse aver fornito al medico competente notizie false sul proprio stato di salute od omesso di fornire notizie fondamentali sul proprio stato di salute mentale (tali da rendere inidonea la propria mansione), allora e solo allora, potrebbe recriminare qualcosa…
Direi di stare tranquilli e sicuramente di non trasmettere queste paure alla sua compagna che deve già affrontare questo difficile periodo
un saluto
silvia