Gentile Gianni, comprendo la Sua difficile situazione ed il bisogno di fare qualcosa per mettere fine alle Sue preoccupazioni.
Per prima cosa vorrei chiarire che l’interdizione giudiziale è un provvedimento che PRIVA determinati soggetti, individuati in maniera puntuale dalla legge, della CAPACITÀ di compiere atti suscettibili di avere rilievo giuridico e potenzialmente lesivi dei LORO interessi. L’istanza per richiedere l’interdizione può essere avanzata SOLO da determinati soggetti: dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona convivente, dai parenti entro il 4 grado, dagli affini entro il 2 grado e dal P.M. (Un magistrato di Tribunale)… I vicini, quindi, non sono tra le persone aventi la possibilità di chiedere l’interdizione giudiziale.
I vicini, invece, sicuramente hanno la possibilità di chiedere aiuto allo psichiatra del servizio territoriale competente oppure chiamare i vigili urbani o i carabinieri in caso di manifestazioni eclatanti e pericolose – minaccia di suicidio, minacce o compimento di lesioni a cose o persone…
L’obbligo di cura spetta ai medici ed alle strutture che la 180 (!) ha preposto a ciò: il CPS che non segue il malato grave e violento anche a casa sicuramente non sta facendo il suo dovere e bisogna costringerlo a farlo con raccomandate, poi esposti e, a seguire, in caso di insuccesso, con denunce.
Buona fortuna.
Un caro saluto.