Richiesta di aiuto
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20 Luglio 2017 alle 4:46 PM #979stefania barisonePartecipante
Buongiorno, sono la sorella minore di un uomo di 55 anni, da piu’ di 35 dipendente da sostanze e alcol, depressione severa, ossessioni ed episodi di aggressivita’ . Dal 2014 e’ inserito in una comunita’ terapeutica psichiatrica, dove lo hanno curato e dove noi familiari ci siamo sentiti accolti e sostenuti. Dal 2016 ha un tutore. Negli ultimi tempi la situazione e’ peggiorata volendo lui uscire dalla struttura e vivere con mia madre di 84 anni o da solo, pur non essendo assolutamente in grado di farlo, ne’ dal punto di vista delle cure ne’ capace di qualsiasi forma di autonomia.
Ieri e’ stato ricoverato in SPDC. Questa e’ solo la breve sintesi di una storia lunghissima, fatta di anni e di situazioni di sofferenza difficolta’ e tensioni senza tregua. La mia domanda e’ pero’ questa: puo’ il tutore opporsi alla sua uscita dalla struttura e quindi alle sue dimissioni e puo’ mia madra anziana e in difficolta’ rifiutarsi di accoglierlo in casa, non potendo piu’ prendersi cura e del suo grande disagio?
Saluti Stefania31 Luglio 2017 alle 11:36 PM #985Silvia De SanctisModeratoreGentile Stefania,
Sul Suo argomento purtroppo ci sono opinioni contrastanti…
Con ordine:
1) sono legalmente incapaci di agire i minori di età e i maggiorenni che hanno una abituale infermità di mente di gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414 cc). Il rappresentante legale (tutore) agisce in nome e per conto (nell’interesse) dell’incapace, cioè l’atto compiuto dal tutore produce effetti nella sua sfera giuridica.
La giurisprudenza più recente, tuttavia, ritiene che il potere di rappresentanza del tutore non si estenda agli atti “personalissimi”(matrimonio, testamento, cure mediche…), facendo rientrare tra tali atti il concetto di scelte di cura. L’atto personalissimo è ritenuto, da questa parte di giurisprudenza, quel l’atto che non può essere compiuto da altri se non dal diretto interessato, negando così la possibilità di attribuire il potere di compierlo ad un tutore.
Secondo , invece, la giurisprudenza più “vecchia” il tutore potrebbe compiere anche gli atti personalissimi riguardanti le scelte fondamentali di vita della persona bisognosa.
Quanto sopra da n punto di vista totalmente generico; nel sito caso in particolare bisognerebbe per lo meno leggere l’atto di nomina del tutore dove, di solito, sono stabiliti limiti e doveri dello stesso.
2) il dovere dei genitori di “mantenere, istruire ed educare i figli- fino al raggiungimento dell’indipendenza economica ( non della maggiore età) è principio indiscutibile dell’ordinamento giuridico.
L’art. 337 septies cc prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino interamente le disposizioni in favore dei figli minori”. Si ritiene che vada esteso al maggiorenne grave disabile, anche psichico, primo tra tutti, il diritto al mantenimento, alle “cure e assistenza ” da parte dei genitori (anche sul piano penale l’art. 570cp sanziona l violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Detto questo, chiaramente, sua mamma ben potrebbe, meglio con l’aiuto di un avvocato, “costringere” i medici del cps a prendersi cura del malato, anche a domicilio o, qualora ci fosse la documentazione idonea, a fare un esposto alla Procura per ottenere l’internamento coatto presso qualche struttura o, ancora, un ricovero in Tso di durata maggiore di 7 giorni…
Spero di essere stata di qualche aiuto in un argomento poco chiaro per tutti…
Un abbraccio.
Silvia -
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