Silvia De Sanctis
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Silvia De SanctisModeratore
Gentile Sandro,
comincerei subito a tutelarmi dal punto di vista patrimoniale mediante almeno la nomina di un amministratore di sostegno (tra i familiari se suo padre non vuole “estranei”), figura istituita proprio per tutelare chi, come suo fratello, si trovi, a causa di una infermità fisica o psichica, nell’impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi. Tra i compiti dell’amministratore di sostegno, infatti, rientra la cura del patrimonio del beneficiario, volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso (per evitare, cioè, che la persona malata dilapidi in poco tempo tutto il suo patrimonio, sia mediante un cattivo uso del denaro che di una violenza distruttiva verso i propri beni).
Comunque, il suo anziano padre deve assolutamente chiamare le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, vigili…) ogni qualvolta ravvisi un pericolo, anche lontano, per la propria incolumità fisica ma anche per il proprio patrimonio mobiliare/immobiliare. Le forze dell’ordine devono intervenire in casi come questi e fermare la violenza distruttiva di suo fratello tramite anche, eventualmente, ricoveri forzati (TSO).
un saluto
silvia de sanctis
Silvia De SanctisModeratoreCaro Riccardo,
mi dispiace moltissimo per la difficile situazione, in un periodo della vita pieno di magia ma anche di fatica…per fortuna avete vicino le vostre famiglie per creare un cerchio di affetti intorno alla bimba…
Passando ai pochi – purtroppo – suggerimenti possibili, inizierei subito col chiederti di pensare alla nomina di un Amministratore di Sostegno (magari tra i familiari, non un “tecnico” sconosciuto), figura che sicuramente potrà esserti utile in un futuro. Vediamo, in breve, di cosa si tratta:
– l’art.1 della legge n.6 del 2004 prevede che “ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia…per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica…”;
– ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la “persona stabilmente convivente”, tra gli altri, può avviare la procedura per la nomina – quindi tu, Riccardo;
– il procedimento per la nomina si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario, allegando tutta la documentazione utile. In successivo momento il giudice tutelare fisserà un'”audizione del beneficiario” e questo, per tutti voi, sarà il momento più difficile e delicato ma, a quanto mi hanno detto, il giudice è sempre delicato, veloce e attento;
– il decreto di nomina conterrà, poi, l’elenco dettagliato di tutti gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che il beneficiario potrà compiere solo con l’assistenza dell’amministratore. I compiti dell’amministratore di sostegno potranno riguardare sia l’ambito della cura della persona (eventuali scelte sanitarie, scelta del luogo dove vivere, avvio percorso di psicoterapia…) che la cura del patrimonio (amministrazione di beni, stipendi, pensioni…).
Per quanto riguarda, invece, la tua richiesta in merito a contattare i servizi sociali e/o chiedere l’affidamento esclusivo della bambina, attenderei… da quello che scrivi la situazione, al momento, sembrerebbe stabile… certo, la parola stabilità sicuramente mal si adatta a queste malattie, caratterizzate da estremi alti e bassi, da momenti di serenità alternati ad altri di profondo malessere improvviso, ma eviterei ora di sottoporre la tua compagna, giovane mamma, ad un iter veramente invasivo che andrebbe a toccare tutti gli aspetti più delicati per una donna – mamma. Mettere anche solo in discussione la sua capacità genitoriale, sentire anche solo nominare la possibilità di perdere l’affidamento della bimba potrebbe innescare in lei processi devastanti di paura che andrebbero a distruggere la precaria serenità conquistata da tutti voi con tanta fatica.
E’ chiaro che la prima persona da tutelare è la vostra bambina e che, in caso di certi segnali di squilibrio o di incapacità emotiva della mamma agirai di conseguenza; semplicemente, in questo delicatissimo ambito, attenderei.
Da ultimo, ti suggerisco di stare sempre “col fiato sul collo” ai medici che la seguono; non devono, per nessun motivo, lasciarla andare, permetterle di sospendere la cura, la devono monitorare di continuo, stando attenti anche ai minimi segnali. Se tu dovessi notare un “abbandono” della tua compagna da parte della ASL non ti fare problemi a scrivere immediatamente alla struttura, a minacciare esposti…
un abbraccio
Silvia
Silvia De SanctisModeratoreGentilissimo,
Mi spiace moltissimo per la brutta situazione…
Entrando nel merito della richiesta di nomina di un tutore per suo fratello, se per la nomina di tale figura occorre attendere in genere anche diversi mesi, nei casi di urgenza e’ possibile ricorrere alla nomina di un tutore provvisorio.
Il tutore può anche essere nominato in via provvisoria nel corso dello stesso giudizio di interdizione dal giudice istruttore, qualora si sia reso necessario assicurare immediatamente una rappresentanza ad un soggetto in evidenti condizioni di incapacità , in attesa della sentenza.
Altresì, l’art 361 cc stabilisce che spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del p.m., di un parente o di un affine del soggetto, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell’interdicendo.
<p style=”text-align: center;”>un abbraccio</p>
silviaSilvia De SanctisModeratore<p style=”text-align: center;”>Gentile Riccardo,</p>
non credo proprio che l’ex datore di lavoro della sua compagna possa “minacciare” alcunché ma chiariamo alcune cose.Anche gli studi legali devono rispettare la legge sulla sicurezza.
L’avvocato, secondo la legge, e’ soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 dal momento che esercita la funzione di datore di lavoro all’interno dello studio legale, anche se e’ presente un solo lavoratore.
Come per qualsiasi azienda, anche nello studio legale deve essere nominato un “medico competente” che e’ colui che, avendone titolo e requisiti professionali, collabora col datore di lavoro nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Gli adempimenti a carico del medico riguardano la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore che si traducono, tra le altre cose, nelle visite di sorveglianza sanitaria che, nel caso in cui non sia definita esplicitamente dalla legge, deve considerarsi da fare ogni anno.
Dunque, direi, che solo qualora il datore di lavoro abbia adempiuto perfettamente ad ogni obbligo di sorveglianza sanitaria verso la propria dipendente e solo qualora la sua compagna dovesse aver fornito al medico competente notizie false sul proprio stato di salute od omesso di fornire notizie fondamentali sul proprio stato di salute mentale (tali da rendere inidonea la propria mansione), allora e solo allora, potrebbe recriminare qualcosa…
Direi di stare tranquilli e sicuramente di non trasmettere queste paure alla sua compagna che deve già affrontare questo difficile periodo
un saluto
silvia
Silvia De SanctisModeratoreGentile Ingros,
io comincerei, in previsione di quando verrà meno la sua mamma, con la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno se non addirittura, visto che descrive suo fratello come incapace di intendere e volere, di un tutore.
In breve, entrambe le figure hanno un fine unico e, cioè, quello di tutelare gli interessi dell’individuo. Esse si differenziano per il grado di tutela:
– l’interdizione riguarda tutte quelle persone la cui menomazione fisica o psichica e’ tale da comportare un’incapacità di comprendere e di volere, nonché di compiere in autonomia gli atti anche semplici della vita quotidiana. In questo caso il tutore subentrerà in tutto e per tutto nei diritti e doveri di cui l’interdetto e’ destinatario, curando la persona e gestendo il patrimonio
– l’amministratore di sostegno e’ la figura più recente creata dal legislatore e si differenzia in quanto l’amministratore non può sostituirsi all’amministrato nelle decisioni di natura personale . Dal riconoscimento dell’amministratore di sostegno ne’ deriverà automaticamente un limite alla capacità di agire, ma il giudice dovrà valutare nel dettaglio quali atti ha il potere di compiere in none e per conto del beneficiario.
Dopo quanto sopra, direi di rivolgersi al CPS territorialmente competente (quello di residenza di suo fratello) e concordare con gli psichiatri le modalità di azione, dove e come avvicinare suo fratello. Ricordo che nel caso in cui i medici del CPS non dovessero interessarsi al vostro caso non dovete esitare a mandare raccomandate ed esposti per obbligarli a farlo.
Da ultimo, il giudice può disporre che un paziente psichico grave venga mandato in una struttura abilitata; per ottenere questo dovete fare denuncia ai carabinieri ed alla Procura della Repubblica (meglio se aiutati da un avvocato), spiegando e documentando tutta la situazione.
Auguri per tutto….
silvia
Silvia De SanctisModeratoreGentile Nunzio,
immagino la sua fatica nel seguire la terapia farmacologica e capisco la voglia di interrompere la cura a favore di una terapia più naturale…
Il mio consiglio, però, è quello di continuare a dare fiducia al suo dottore che da tanti anni la segue e che sa, o dovrebbe sapere, quali farmaci vanno meglio per lei, per stare bene, per alzarsi la mattina e affrontare la giornata.
Il segno sulla fronte sicuramente è un forte segnale religioso ma non mi sembra in contraddizione con i farmaci che assume
Un abbraccio
Silvia
2 Gennaio 2021 alle 4:29 PM in risposta a: Obbligo di curarsi nel territorio di residenza o domicilio #2343Silvia De SanctisModeratoreGentile Gioacchino,
i cittadini con disagio psichico possono rivolgersi, per chiedere assistenza, ai Centri Psico Sociali che dipendono dai Dipartimenti di Salute Mentale delle aziende ospedaliere.
Il malato di mente, unico tra i malati, non è libero di scegliere né la struttura né il medico da cui farsi curare… Per questi delicati malati vige una sorte di “territorialità ” tele per cui si devono rivolgere al CPS della loro zona di residenza.
Solo in casi rari, in cui c’è stato un accordo tra i due cps, il paziente è riuscito ad ottenere un trasferimento.
Detto ciò, nulla osta, invece, alla scelta di uno psichiatra o struttura privata; in questo caso le consiglierei di comunicare il nominativo del nuovo medico a quello “vecchio” e viceversa in modo tale da permettere un eventuale “passaggio di consegne” tra i due medici mantenendo così una sorta di continuità della terapia (sia farmacologica che psicologica) e per non perdere i risultati raggiunti.
buona fortuna e buon percorso…
silvia
Silvia De SanctisModeratoreGentile Melissa,
Le vittime di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia devono rivolgersi alle Forze dell’ordine al più presto e sporgere denuncia contro l’aggressore, come ha fatto lei.
Le ricordo solo che
Immagino che suo figlio sia maggiorenne
Se le indagini confermeranno quanto denunciato, il colpevole subirà un processo e le relative conseguenze in caso di sentenza di condanna.
Dopo la denuncia occorre inevitabilmente attendere un lasso di tempo prima che la giustizia faccia il proprio corso e, molto spesso, i tempi della giustizia italiana si dilatano eccessivamente, lasciando il denunciante e gli altri familiari o conviventi in una situazione di pericolo.
Per questo la legge prevede l’applicazione di misure cautelari, che servono a scongiurare il protrarsi dei maltrattamenti.
Di solito, le misure cautelari disposte nei casi di maltrattamenti in famiglia sono:
– allontanamento dalla casa familiare
– divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima
– la custodia cautelare in carcere nei casi più gravi.
Non esistono però delle regole precise sulla loro applicazione o durata ma la scelta è rimessa integralmente alla discrezionalità del giudice.
Non è una situazione facile o chiara…
Un abbraccio
Silvia17 Settembre 2020 alle 12:07 AM in risposta a: Responsabilità dei sani nei confronti degli psicotici. #1974Silvia De SanctisModeratoreCara “Evalsania”, mi spiace molto della brutta situazione con suo fratello…
Gli obblighi che i familiari di persone incapaci sono tenuti ad assumere si distinguono tra doveri materiali e doveri morali e le norme di riferimento sono: artt. 404 ss ,433,441,443 c.c e artt. 570,591 c.p
1) obbligo alimentare nei confronti di persone incapaci: prestare un aiuto economico alla persona in bisogno da parte di chi vi è legato da particolari vincoli familiari. L’art.433 c.c, nel fare l’elenco delle persone obbligate per legge, mette all’ultimo posto i fratelli e le sorelle , tra i quali gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessario;
2) obbligo dei familari alla cura dell’incapace:,sono principalmente obblighi morali
Nell’ambito della famiglia la cura dell’incapace è avvertita principalmente come dovere morale, si tratta di un’obbligazione naturale, non c’è, in altre parole, un obbligo giuridico, non c’è sanzione in caso di incuria.Un abbraccio forte.
SilviaSilvia De SanctisModeratoreGentile “Benegoal”,
Inizio subito a parlare dell’Amministratore di Sostegno che è una figura che potrebbe darle una mano nel difficile e doloroso rapporto con sua sorella.
L’Amministratore di sostegno è una figura introdotta per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermita’ o di una menomazione fisica o “psichica” si trovano nell’impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi (legge 9.1.2004 n. 6),
Cioè, a chi spetta questa tutela? In concreto, la misura è stata disposta a favore di un’ampia categoria di persone, tra cui quelle affette da infermità mentali, come, per esempio, patologie psichiatriche, ritardo mentale, abuso di stupefacenti, alcooldipendenze, prodigalita’, ludopatie…
Quindi, secondo me, sua sorella può tranquillamente rientrare tra le persone da tutelare.
Inoltre, come detto da Lucio, i doveri dell’amministratore di sostegno non sono assolutamente solo di natura economica; i compiti dell’Amministratore di sostegno riguardano due ambiti in particolare:
– la cura della persona, intesa sia come cura della salute che come gestione degli aspetti sociali (dove vivere, lavoro, ecc)
– la cura del patrimonio per conservare le risorse del beneficiario.
Quindi, in sintesi, a mio parere lei ben potrebbe almeno tentare e fare ricorso al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno per sua sorella e, nella parte in cui vanno indicate le ragioni per cui si chiede la nomina, esporrà tutte le difficoltà di sua sorella nel condurre una vita “normale”, allegando TUTTA la documentazione medica in sue mani, anche non recente (cartelle cliniche, TSO, aborto, relazioni psicologi, estratti conto…)
Un abbraccio
SilviaSilvia De SanctisModeratoreCara Carlina,
quanto dolore e quanta paura nella sua lunga lettera, mi spiace molto…
Provo ad andare con ordine:
– pensione di invalidità
La legge n.222 del 1984 ha istituito il diritto alla pensione di invalidità. Questa forma assistenziale viene concessa quando le capacità del soggetto sono ridotte a meno di un terzo in modo permanente. L’invalidità civile, fisica o mentale, viene ricevuta parzialmente o totalmente ed è espressa in termini percentuali.
L’assegno di invalidità ordinario non è da considerare come una pensione permanente; la sua erogazione, infatti, dura per un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda dell’interessato. Dopo 3 rinnovi l’invalidità diventa definitiva. Una volta raggiunta l’età giusta, l’assegno di invalidità diventa pensione di vecchiaia.
E’ importante sapere che per poter chiedere il contributo di invalidità, l’interessato deve aver versato almeno 5 anni di contributi Inps nel corso della propria vita lavorativa e gli ultimi tre anni di contributi devono essere stati versati al massimo cinque anni prima della data di richiesta di invalidità.
La recente Cassazione del 2016 n. 5031 ha chiarito, inoltre, che “l’indennità di accompagnamento” viene riconosciuta anche ai malati psichici, ossia a coloro che presentino patologie di carattere neurologico e mentale tali che, pur essendo capaci di compiere gli atti della vita quotidiana, necessita comunque della presenza costante di un accompagnatore. Il beneficiario dell’indennità di accompagnamento ha diritto alla corresponsione mensile di una cifra intorno ai 500 euro.
– eventuale ricovero in strutture
Come ho detto più volte, il medico di base e lo psichiatra del CPS territorialmente competente si devono prendere cura del paziente, con visite e cure anche a domicilio. Non può mai pensare la famiglia di un malato psichico di farcela da sola, è impossibile! bisogna chiedere e pretendere aiuto! Qualora il cps non dovesse interessarsi al vostro caso cominciate a mandare raccomandate con minacce di esposti ed azioni legali contro la struttura e contro il medico stesso.
Lo psichiatra del cps valuterà eventuali cure farmacologiche o eventuali ricoveri in tso.
Per quanto riguarda l’allontanamento da casa e l’accoglimento in eventuali strutture di ricovero, potrebbe esporre denuncia alla procura della Repubblica spiegando e documentando tutta la situazione che verrà poi esaminata da un giudice che, se riterrà il malato pericoloso per sé o per gli altri, potrà disporre che venga mandato in una struttura;
– Amministratore di sostegno:
Nel caso in cui un proprio familiare si riveli, ad un certo punto della sua vita, non più autosufficiente, è necessario provvedere al reperimento di una persona che se ne prenda cura e lo sostituisca, anche parzialmente nella gestione dei suoi affari.
Dal punto di vista legale ci sono una pluralità di mezzi con cui garantire ad un soggetto la rispettosa gestione dei suoi beni, tra cui l’Amministratore di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione, avendo riguardo al grado della non autosufficienza del soggetto.
Tra questi sicuramente l’amministratore di sostegno è la soluzione più facile e rapida.
L’amministratore di sostegno è stato proprio introdotto (L.6/2004) per garantire una sorta di protezione giuridica senza limitare in modo eccessivo o totale la propria capacità di agire a chi si trova in una situazione di difficoltà – anche provvisoria – tale per cui non è in grado di gestire al meglio i propri interessi economici e non.
Lei stessa, come familiare del malato, potrà chiedere la nomina di tale amministratore per suo fratello (l’amministratore potrà essere lei stessa o altra persona).
– doveri come sorella:
per quanto riguarda eventuali “pretese” da parte di suo fratello, la legge stabilisce che , nel momento in cui una persona si trova in condizioni economiche precarie , può chiedere gli alimenti dai familiari più stretti che sono, nell’ordine: il coniuge, i figli, i nipoti, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e suocera, i fratelli e sorelle.
Chi chiede gli alimenti deve dimostrare di trovarsi in reale stato di bisogno fisico e/o economico e di non essere in grado di provvedere, in tutto o massima parte, al proprio sostentamento.
Gli alimenti devono essere, inoltre, rapportati, per prima cosa, alle condizioni economiche di chi versa e, in secondo luogo, devono tener conto dei bisogni del richiedente.
Auguri, per tutto…
SilviaSilvia De SanctisModeratoreL’esposto è la segnalazione di un fatto, della lesione di un diritto che il cittadino può fare da solo, senza la necessità dell’avvocato
Credo che su internet sia possibile trovare degli esempi o tracce e sicuramente la trafila burocratica da seguire
Silvia De SanctisModeratoreGentile Robertas,
purtroppo la situazione in Italia dei malati psichici non è facile e non ci sono molte soluzioni semplici ed immediate.
In linea generale, il medico di base e lo psichiatra del CPS territorialmente competente hanno il dovere di assegnare, curare, seguire anche con visite a domicilio il paziente. Spiegate ed inoltrate tutta la documentazione al CPS più vicino a casa e, qualora, come mi sembra di capire, dovessero disinteressarsi al vostro caso, cominciate a mandare raccomandate ed esposti per costringerli a farlo.
Lo psichiatra stesso potrebbe, poi, disporre il ricovero forzato (TSO) presso il reparto in ospedale qualora dovesse ritenere la situazione ingestibile tra le mura domestiche.
Per l’eventuale accoglienza in strutture di ricovero, potrebbe esporre denuncia alla Procura della Repubblica spiegando e documentando tutta la situazione che verrà poi esaminata dal giudice che, se riterrà il malato pericoloso per sé e/o per gli altri, potrà disporre che venga mandato in una struttura (OPG).
E’ vero che non è facile, non ci sono riferimenti adeguati, non ci sono sufficienti strutture, non ci sono medici preparati in materia, non c’è sufficiente sensibilità al problema ma alcune strutture ci sono, i CPS ci sono, i medici di base ci sono, gli psichiatri ci sono e tutti sono pagati dai cittadini…quindi cerchiamo tutti i modi per far sì che si attivino e, ciascuno per competenza, siano di appoggio ed aiuto alle numerose famiglie in difficoltà.
Un abbraccio
SilviaSilvia De SanctisModeratoreGentile Maurizio,
mi spiace moltissimo di questa situazione così difficile e dolorosa…
Cerchiamo di chiarire la sua situazione e quali sono gli obblighi di un fratello.
Le disposizioni di riferimento sono gli artt. 433 e ss del codice civile, che regolano la tradizionale materia degli “alimenti”, il “resto” (quello, cioè, che va oltre il necessario per la vita) è avvertito essenzialmente come dovere morale e si tratta, quindi, di obbligazione naturale senza obbligo giuridico.
Lo stesso art. 433 prevede la “graduatoria” delle persone tenute agli alimenti dei propri parenti, a seconda del grado di parentela e quindi di vicinanza familiare:
• il coniuge;
• in sua assenza, i figli
• in loro assenza, i nipoti
• in loro assenza, i genitori
• in loro assenza, generi e nuore
• in loro assenza, suocero e alla suocera
• in loro assenza, fratelli e sorelle
Chi chiede gli alimenti a un obbligato in ordine successivo (ad esempio ai figli) deve dimostrare che gli obbligati di grado anteriore (ad esempio il coniuge) non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione.
Quindi, una persona che non è sposata e non ha figli – e quindi neanche nipoti, generi, nuore, suoceri e suocere, deve rivolgersi direttamente ai fratelli o sorelle.
Affinché fratelli e sorelle – o gli altri familiari stretti appena elencati – siano tenuti a versare gli alimenti, è necessario che il richiedente dimostri:
• di trovarsi in un reale stato di bisogno fisico e/o economico. Tale situazione si verifica quando vi è una assoluta impossibilità a provvedere alle esigenze fondamentali della propria vita, per assenza di un patrimonio e per mancanza “involontaria” di un lavoro ;
• di non essere in grado di provvedere, in tutto o in buona parte, al proprio sostentamento.
La legge non fissa una misura per gli alimenti. Il codice dice solo che il diritto agli alimenti è limitato al necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale. Dunque gli alimenti devono essere innanzitutto rapportati alle condizioni economiche di chi li versa; in secondo luogo devono tenere conto dei bisogni del richiedente. Di norma, però, si tratta di un piccolo contributo rivolto solo a pagare i beni di stretta necessità.
L’art. 439 cc, infatti, restringe la misura del mantenimento, specificando che gli alimenti, tra fratelli, sono dovuti “nella misura dello stretto necessario”.
Non conosco un modo per “evitare” o tutelarsi preventivamente da quanto sopra…andare all’estero? non saprei…
Un abbraccio
SilviaSilvia De SanctisModeratoreGentilissimo,
Purtroppo la situazione non è facile e non ci sono molte soluzioni semplici o immediate…
Il TSO ha, per legge, la durata di 7 giorni ma può essere prorogato di altri 7 su richiesta del responsabile del reparto e così via. La legge, cioè, non fissa un limite massimo di numero di proroghe; in pratica, però, si tende a non superare mai i 15 giorni di durata del TSO in quanto è stato concepito come provvedimento di urgenza e, come tale, deve essere temporalmente limitato.
A seguito di un TSO di 15 giorni è il CPS territorialmente competente a doversi occupare del paziente dimesso, anche con visite e terapie a domicilio. Il CPS DEVE ATTIVARSI E FARSI CARICO DI SUO FRATELLO! In caso di disinteresse, dovrete mandare raccomandate ed esposti in cui documentare tutta la situazione, sottolineando la grave malattia della mamma e la sua lontananza con conseguente impossibilità di essere materialmente d’aiuto.
Non conosco modi per “forzare” la lista d’attesa al CSM ma, con l’aiuto di un avvocato penalista, potrà fare denuncia ai Carabinieri ed anche alla Procura della Repubblica spiegando e documentando nel migliore dei modi tutta la situazione; il tutto verrà poi esaminato dal giudice che, se dedurrà che in effetti il comportamento del malato può essere pericoloso per se e/o per gli altri allora potrà disporre che venga mandato in una struttura.
Continuate a chiamare sempre le forze dell’ordine in caso di azioni violente o anche solo di gravi minacce.
Rinnovo l’invito già fatto da “roouse74” agli utenti di questo forum a fare sentire la loro voce e raccontare la loro esperienza perché, si sa, in Italia in modo particolare, da una parte c’è la teoria e dall’altra, a volte ben distante, la pratica…
Grazie
Silvia -
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