Silvia De Sanctis
Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
Silvia De SanctisModeratore
Caro Andrea,
L’esposto e’ la segnalazione che un cittadino fa’ all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.
Il modulo si può scaricare da internet e va consegnato personalmente ad un comando di polizia o carabinieri
Quindi, sicuramente e la strada più semplice, meno impegnativa e non dispendiosa
Buona giornata
Silvia16 Giugno 2019 alle 5:16 PM in risposta a: Normativa attuale per la richiesta di un progetto terapeutico #1317Silvia De SanctisModeratorebuongiorno,
salvo errori, l’art. 54 L. 289/2002 è ancora oggi in vigore; la Legge n. 241 del 1990 ha avuto diverse successive modificazioni (L. 15/2005, L. 69/2009, L. 190/2012, L.35/2012). Sarà sufficiente specificare “…legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni”Buona giornata!
Silvia
Silvia De SanctisModeratoreCaro Andrea,
mi spiace davvero tanto per la morte di sua sorella…
A questo punto, essendoci di mezzo un decesso con eventuali responsabili e gli eredi con eventuali diritti di risarcimento e di richiesta della documentazione clinica, forse il primo passo da fare è di rivolgersi direttamente ad un avvocato e non più ad medico legale per una consulenza.
Sarà poi l’avvocato stesso a valutare il senso e la convenienza di un’eventuale azione giudiziaria verso la casa di cura e/o l’ospedale.Un abbraccio
Silvia
Silvia De SanctisModeratoreCaro Andrea,
avendo dei dubbi sul corretto operato della casa di riposo, il primo passo è quello di richiedere copia della cartella clinica di sua sorella per cercare di capire meglio cosa è successo.
Ricordo, però, che gli aventi diritto cui è riservato il rilascio della cartella clinica e materiale sanitario sono:il paziente stesso, un soggetto munito di delega scritta del paziente, il medico curante, l’autorità giudiziaria, il tutore/curatore, l’amministratore di sostegno.
Pertanto, qualora non rientrasse tra le categoria di cui sopra, si dovrà far rilasciare una delega da sua sorella per il ritiro di copia della cartella clinica.
Successivamente, per poter valutare la convenienza ed il senso di un’eventuale denuncia verso la casa di cura per fare maggior chiarezza e richiedere, eventualmente, un risarcimento danni, potrà consultare un medico – legale della sua zona. Il medico -legale, visionata la cartella clinica del ricovero e tutta la documentazione utile riferita alla lunga degenza di sua sorella nella casa di cura, potrà fare una prima valutazione circa la correlazione tra l’apnea soffocamento da cibo ed i danni irreversibili avuti. A seguire, quindi, eventuale denuncia con conseguenti indagini in merito.
Ci tenga aggiornati e buona fortuna.
SilviaSilvia De SanctisModeratoreGentile “Polvere 50”,
per prima cosa per il bene di sua sorella, di sua mamma e suo deve assolutamente uscire dal silenzio che ha avvolto tutta la vicenda ed “urlare” la gravità e la difficoltà della sua situazione altrimenti nessuno ascolterà o muoverà un dito!
Entrando nel merito della questione, sia il medico di base che lo psichiatra del CPS competente territorialmente (tutti i paesi, anche i più piccolini, fanno capo ad una Asl ed un CPS) hanno il dovere di assegnare, curare, seguire con visite anche a domicilio il paziente.
Spiegate ed inoltrate tutta la documentazione (visite, certificati, testi delle conversazioni…) al CPS più vicino a casa di sua sorella e, qualora dovessero disinteressarsi al vostro caso, cominciate a mandare raccomandate ed esposti per costringerli a farlo.
Lo psichiatra stesso potrebbe poi disporre il ricovero forzato (TSO) presso il reparto di psichiatria dell’ospedale pubblico predisponendo, così, un approccio anche farmacologico che aiuterebbe tutti a “respirare” un po’…
Chiaramente, quanto sopra, non è possibile restando “in anonimato”
e in silenzio.
Infine, per quanto riguarda eventuali pretese di sua sorella la legge stabilisce che, nel momento in cui una persona si trova in condizioni economiche precarie può chiedere – e pretendere – gli alimenti dai familiari più stretti che sono, nell’ordine: il coniuge, i figli, i nipoti, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e suocera, i fratelli e sorelle.
Chi chiede gli alimenti deve dimostrare di trovarsi in reale stato di bisogno fisico e/o economico e di non essere in grado di provvedere, in tutto o massima parte, al proprio sostentamento.
Gli alimenti devono essere rapportati per prima cosa alle condizioni economiche di chi li versa e, in secondo luogo, devono tenere conto dei bisogni del richiedente.
Un augurio, per tutto…
Silvia9 Giugno 2019 alle 9:27 AM in risposta a: un malato di mente puo’ essere obbligato a vivere in una struttura? #1311Silvia De SanctisModeratoreCaro Simone,
no, non è necessario che sua madre commetta un reato per chiedere l’inserimento in una struttura abilitata.
Il giudice procederà in base alla gravità della patologia, non alla commissione di reatiun augurio per tutto e buona giornata!
9 Giugno 2019 alle 9:23 AM in risposta a: tso: consacrazione dell’ambulanza senza medico/infermiere? #1310Silvia De SanctisModeratoreCara Tina,
il TSO è disposto con provvedimento del Sindaco, dietro proposta motivata di due medici (di cui almeno uno appartenente alla Asl di competenza territoriale).
Il trasporto del paziente in ospedale deve essere operato dal servizio di emergenza extraospedaliero, in collaborazione con la polizia locale del comune.
La presenza di un medico a bordo di un’ambulanza non è sempre obbligatoria; decide la centrale operativa in base alla gravità dell’emergenza.
Non c’è una legge che dica che ci deve essere un medico sull’ambulanza.
Sicuramente ci sentiremmo tutti più sicuri con un medico a bordo ma le solite logiche economiche non lo assicurano.
Comunque, il personale a bordo dell’ambulanza è sicuramente molto preparato ed addestrato per ogni evenienza ed in costante contatto con i medici ospedalieri.Buona giornata
Silvia
4 Maggio 2019 alle 8:20 PM in risposta a: Doveri del Mmg verso pz delirante. Difendersi da Delirio di Gelosia. #1273Silvia De SanctisModeratoreCaro Benur,
Mi dispiace molto per la grave situazione in cui vi trovate e mi preoccupo che possa peggiorare o degenerare…
Non aspettate ad agire su vari fronti in quanto la legge vi tutela.
Proviamo a ragionare con ordine:
1) la volontà e minaccia di vostro padre di mandare via di casa vostra madre: la legge dice chiaramente che “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla COABITAZIONE”. In altre parole, la legge fa obbligo ai coniugi di vivere sotto lo stesso tetto: chi lo abbandona o LO FA ABBANDONARE incorre in REATO.
Il dovere di coabitazione viene meno solo in due casi: quando ricorrono gravi motivi ( si pensi ad una violenza contro moglie o figli) o quando lo dispone il giudice. Al di fuori di queste due ipotesi CACCIARE IL CONIUGE DA CASA CONFIGURA IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 2012 e ai sensi dell’art 610 c.p. chi commette violenza privata e’ punito con la reclusione fino a 4 anni”.
Il reato sussiste A PRESCINDERE DALLA PROPRIETÀ FORMALE DELLA CASA, in quanto essa è la casa coniugale ove si svolge la vita di comunione della coppia.
Quindi, concludendo, suo padre non ha alcun diritto di neanche solo dire o minacciare sua madre ad andare via di casa!
2) doveri del marito:
– fedeltà
– assistenza morale e materiale
– collaborare nell’interesse della famiglia
– coabitazione
– contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro
Sofferimiamoci un momento sul secondo e sull’ultimo punto
Il secondo: rientra nel’assistenza materiale l’obbligo di partecipare alle spese per la famiglia e per soddisfare le esigenze di carattere primario ( cibo, vestiti, scuola…).
Tra i doveri del marito rientra quello di NON AGGREDIRE LA MOGLIE FISICAMENTE O ANCHE SOLO CON OFFESE e di non trattarla in modo autoritario e/ o violento.
L’ultimo: il marito deve contribuire ai bisogni della famiglia! Questo significa che se il marito lavora e la moglie no, il primo deve dare a quest’ultima un contributo per le spese quotidiane, altrimenti commette il REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE punito anche con la reclusione.
Concludendo, suo padre non ha alcun titolo per minacciare di lasciarvi senza soldi o peggio: la legge italiana tutela la moglie ed i figli ed un padre e marito non ha alcun modo per sottrarsi da determinati doveri!
3) sia il medico di base che lo psichiatra del CPS competente territorialmente hanno il DOVERE di assistere, curare, seguire con visite anche a domicilio il paziente! Andate a parlare e spiegare tutta la situazione al CPS più vicino e, qualora dovessero disinteressarsi al vostro caso cominciate a mandare raccomandate e, a seguire, esposti, per COSTRINGERLI a farlo (lo stesso vale per il medico di base)
4)mi preoccupa la malata gelosia di vostro padre e l’atteggiamento di violenza e minaccia…potreste anche andare ad esporre la situazione ai carabinieri o alla polizia, chiedendo aiuto, protezione e consigli su come procedere.
Chiamate SEMPRE le forze dell’ordine ogni volta che vostro padre ha comportamenti pericolosi verso vostra madre o verso di voi.
Auguri per tutto…
Silvia4 Maggio 2019 alle 10:26 AM in risposta a: Cosa possiamo fare per fermare nostra madre e tutelarci #1272Silvia De SanctisModeratoreGentile Marica,
Sicuramente procederei subito con la richiesta dell’amministratore di sostegno e la documentazione psichiatrica sicuramente è necessaria ai fini della richiesta.
Lascio a voi la decisione in merito alla denuncia di vostra madre, evidenziando solamente che raramente denunce del genere trovano poi un seguito e aumentano solo le ansie e le ripicche. Da quanto ho capito la mamma ormai vive a Genova, quindi per lo meno i maltrattamenti fisici sono impossibili…
Purtroppo non conosco alcun avvocato esperto a Roma
Mi spiace molto per la vostra situazione…
Un caro saluto.
Silvia1 Maggio 2019 alle 9:41 PM in risposta a: Cosa possiamo fare per fermare nostra madre e tutelarci #1268Silvia De SanctisModeratoreGentile Marica,
capisco la difficoltà della vostra situazione…
entriamo subito nel merito della tutela del patrimonio (la casa)…
Nel caso in cui un proprio familiare si riveli, ad un certo punto della vita, non più autosufficiente, è necessario provvedere al reperimento di una persona che se ne prenda cura e lo sostituisca, anche parzialmente, nella gestione dei suoi affari.
Dal punto di vista legale ci sono una pluralità di mezzi con cui garantire ad un soggetto la gestione migliore dei suoi beni, tra cui l’Amministratore di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione, avendo riguardo al grado della non autosufficienza del soggetto.
1) l’interdizione riguarda il maggiorenne che versi in una condizione di abituale infermità di mente e che per questo sia incapace di provvedere ai propri interessi.
Interdire significa che l’incapace maggiorenne ritorna ad essere un minorenne per l’ordinamento giuridico. Il Tribunale accerta la sua incapacità e nomina un rappresentante legale cioè un tutore. Il tutore rappresenta il malato, per cui se l’interdetto deve o vuole vendere una casa, il tutore, previa autorizzazione del giudice, potrà e dovrà manifestare il consenso davanti al notaio al posto del malato;
2) Inabilitazione: chi è parzialmente incapace può essere inabilitato. L’inabilitato, a differenza dell’interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per quelli di straordinaria amministrazione come vendere una casa. L’atto con la firma del solo malato può essere annullato.
In entrambi i casi di cui sopra, voi figli potete fare la domanda per ottenere il tutore o curatore ed è necessaria l’esistenza dell’avvocato.
3) L’amministratore di sostegno è sicuramente la soluzione più facile e rapida. Lei stessa, in qualità di familiare della malata, potrà chiedere la nomina di tale amministratore per sua mamma (l’amministratore potrà poi essere lei stessa o altra persona).
Questa tutela è quella che limita meno il soggetto tutelato. Ed infatti, gli atti che devono essere fatti dall’Amministratore in nome e conto del malato o quelli che l’Amministratore deve fare insieme al malato, sono indicati nel decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno. Sua mamma continuerà a fare da sola tutti gli atti, soprattutto quelli personalissimi, non indicati nel decreto.un abbraccio.
Silvia
1 Maggio 2019 alle 5:02 PM in risposta a: un malato di mente puo’ essere obbligato a vivere in una struttura? #1267Silvia De SanctisModeratoreGentile Simone,
direi che per prima cosa dovete rivolgervi subito al CPS competente territorialmente (della zona di residenza di vostra madre) e concordare con gli psichiatri le modalità di azione, dove e come avvicinare vostra madre.
Nel caso, probabile, che lei non accetti le cure e neanche un avvicinamento dei medici, questi ultimi potranno fare un TSO della durata di sette giorni ma prorogabile per un numero non definito di volte.
Non fatevi problemi a chiamare i carabinieri o le forze dell’ordine in caso di pericolo per vostra madre stessa o per il papà anziano; le forze dell’ordine insieme al medico valuteranno il da farsi e sarà comunque documentazione utile per l’eventuale ricovero in struttura.
Ricordo che nel caso in cui i medici del CPS dovessero “disinteressarsi” al vostro caso non dovete esitare a mandare raccomandate ed esposti per obbligarli a farlo.
Da ultimo, il Giudice può disporre che un paziente psichiatrico grave venga mandato in una struttura abilitata; per ottenere questo dovete fare denuncia ai carabinieri ed alla Procura della Repubblica (meglio se aiutati da un avvocato) spiegando e documentando tutta la situazione.
Auguri per tutto…
SilviaSilvia De SanctisModeratoreGentile Maria,
capisco la sua situazione e la difficoltà di aiutare suo fratello abitando così lontano ma andiamo a vedere insieme quali sono i doveri e le responsabilità di un amministratore di sostegno.
I compiti/poteri dell’amministratore di sostegno sono stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, nonché nei successivi provvedimenti del giudice che intervengono – sempre secondo le esigenze della persona malata – a ridisegnare ed aggiornare il raggio della misura di protezione.
I compiti dell’amministratore di sostegno sono di assistenza e/o di rappresentanza; lo stesso deve tutelare la cura e la salute fisica dell’individuo e certamente l’accompagnarlo ed assisterlo nella “revisione” biennale rientra tra questi compiti.
A livello “legale” faccio presente che la responsabilità dell’amministratore di sostegno ha natura “contrattuale” in quanto i doveri riguardano un rapporto obbligatorio, che intercorre con il beneficiario in conseguenza della nomina del giudice tutelare. La sua responsabilità è limitata agli atti e ai compiti delegati dal giudice tutelare, nei limiti individuati quindi dal decreto di nomina.
Nel suo caso concreto immagino che nel decreto di nomina sia prevista anche la cura ed assistenza del malato e, quindi, l’accompagnamento e la assistenza durante le visite di rinnovo dei vari sostegni assistenziali.
Se così fosse, correttamente, a mio parere, la struttura che ospita suo fratello si rivolge a lei per tutto quanto riguarda la sfera personale e assistenziale del malato.
Se proprio non dovesse riuscire ad essere presente alle visite di suo fratello (che riferisce essere biennali) dovrebbe fare una richiesta al giudice tutelare per modificare il decreto di nomina o per – eventualmente – nominare altra persona (che magari abita un po’ più vicino) in qualità di amministratore di sostegno.
Purtroppo non riesco a darle un nominativo di legale specializzato in materia nella provincia di Avellino ma ormai il tema dell’amministratore di sostegno è all’ordine del giorno e qualsiasi avvocato “civilista” dovrebbe essere in grado di assisterla in materia.Buona fortuna…
Silvia
Silvia De SanctisModeratoreCara Fiamma,
mi spiace per la situazione così difficile…
andando in ordine:
– per “costringere” la struttura (CPS) competente a occuparsi del malato in modo diligente bisogna iniziare a mandare raccomandate con minacce di esposti e, in caso di insuccesso, esposti veri e propri.
Lo psichiatra stesso potrebbe poi disporre, sulla base di determinate condizioni, il ricovero forzato (TSO) presso i reparti di psichiatria degli ospedali pubblici.
Nel vostro caso, essendo la paziente seguita dal Sert sarebbe utile che le due strutture comunicassero tra loro per avere una condotta comune verso la malata: non si dimentichi, quindi, per prima cosa, di indicare nella raccomandata al CPS il nome della struttura e del medico curante del Sert con relativi recapiti;
– per quanto riguarda il diritto a ricevere informazioni sullo stato di salute, sulla diagnosi e cura di sua sorella, mi riporto a quanto stabilito nel Codice in materia di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.
Gli aventi diritto cui è riservato il rilascio di informazioni e materiale sanitario sono: il paziente stesso, soggetto con delega scritta del paziente, medico curante, autorità giudiziaria, il tutore-curatore-amministratore di sostegno.
Sicuramente lei potrà parlare con i medici curanti per avere informazioni circa la malattia e relativa cura, ricordando però che, in generale, non si può obbligare il medico ad un incontro con i familiari in quanto esiste una legge sulla privacy per cui i medici possono rifiutarsi di dare informazioni sui malati.
Per “aggirare” questo ostacolo potrebbe chiedere al giudice che sia nominato un Amministratore di Sostegno che costringerà il medico a dare allo stesso tutte le informazioni;
– per il problema casa faccio presente che nel caso in cui un proprio familiare si riveli, ad un certo punto della vita, non più autosufficiente, è necessario provvedere al reperimento di una persona che se ne prenda cura e lo sostituisca, che parzialmente, nella gestione dei suoi affari.
Dal punto di vista legale ci sono una pluralità di mezzi con cui garantire ad un soggetto la rispettosa gestione dei suoi beni, tra cui l’amministratore si sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione, avendo riguardo al grado della non autosufficienza del soggetto.
Tra questi sicuramente l’amministratore di sostegno è sicuramente la soluzione più “facile” e rapida.
L’amministratore di sostegno è stato proprio introdotto (con la legge 6/2004) per garantire una sorte di protezione giuridica senza limitare in modo eccessivo o totale la propria capacità di agire a chi si trova in una situazione di difficoltà – anche provvisoria – tale per cui non è in grado di gestire al meglio i propri interessi economici e non.
Lei stessa, come familiare della malata, potrà chiedere la nomina di tale amministratore per sua sorella (l’amministratore poi potrà essere lei stessa o altra persona).un abbraccio.
silvia
Silvia De SanctisModeratoreGentile Annalisa,
per prima cosa mi scuso per la mia di lungaggine nel rispondere alla sua richiesta…
Entrando nel merito, ricordo che se la struttura competente non risponde in modo adeguato bisogna fare in modo che lo faccia.
Inizi subito a mandare una raccomandata con serie minacce di esposti in caso di mancata attivazione immediata dei medici competenti e, a seguire, se nessuno si muove, faccia pure uso dell’esposto.
l’esposto è un semplice strumento che la legge mette proprio a disposizione del cittadino per dargli la possibilità di chiedere l’intervento dell’autorità dello stato.
Chiaramente, poi, se sua sorella dovesse avere comportamenti pericolosi per se stessa, per gli altri o per l’eventuale bambino in grembo, non si faccia mai problemi a chiamare i carabinieri o forze dell’ordine, che servirà anche come documentazione da portare al CPS e a ricoverare eventualmente sua sorella per accertamenti sulla salute psichica ed eventuale gravidanza.
auguri per tutto
SilviaSilvia De SanctisModeratoreGentile Daniela,
La malattia mentale non può e non deve essere gestita dai familiari ma da strutture adeguate a pagate per questo!
Se la struttura territorialmente competente non risponde in modo adeguato bisogna fare in modo che lo faccia, con raccomandate, esposti, denunce.
Per quanto riguarda l’allontanamento da casa e l’accoglienza in eventuali strutture di ricovero, potrebbe esporre denuncia alla Procura della Repubblica spiegando e documentando tutta la situazione che verrà poi esaminata dal giudice che, se riterrà il malato pericoloso per se o per gli altri potrà disporre che venga mandato in una struttura (OPG)
Da ultimo, non fatevi mai problemi a chiamare sempre
i Carabinieri o le forze dell’ordine in caso di pericolo imminente alla vostra sicurezza o sicurezza del malato.
Ripeto, la malattia mentale non si può neanche lontanamente pensare di riuscire a gestirla da soli tra le mura domestiche; nessun genitore ce la può fare, bisogna costringere le strutture idonee a prendersi cura del malato.
Un caro saluto
Silvia -
AutorePost