Silvia De Sanctis
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3 Giugno 2018 alle 11:38 PM in risposta a: Esposto al Centro di Salute Mentale e responsabilità penali del paziente #1179Silvia De SanctisModeratore
Gentile Marco,
l’esposto è uno strumento che la legge mette a disposizione del cittadino per dargli la possibilità di chiedere l’intervento degli organi di polizia giudiziaria, come la polizia municipale, i carabinieri e la polizia di stato.
Il cittadino può avvalersi dell’esposto per segnalare la violazione di diritti o quando ritiene necessario l’intervento dell’autorità .
L’esposto si presenta quando c’è la necessità di un intervento immediato o quando si ritiene che l’autorità debba indagare su fatti in cui si riscontrano elementi d’illiceità.
Chi predispone l’esposto si limita in sostanza a segnalare il fatto e a chiedere un intervento. Spetterà poi al corpo di polizia a cui è rivolto decidere se e quali azioni intraprendere.A differenza dell’esposto, con la querela non si segnala solo un fatto ma si chiede all’autorità di aprire un vero e proprio procedimento penale nei confronti di un soggetto determinato perché si ritiene abbia commesso un reato.
A differenza dell’esposto la denuncia permette a un privato cittadino d’informare l’autorità giudiziaria di una notizia di reato perseguibile d’ufficio e a cui ha assistito in qualità di testimone.Con l’esposto, quindi, il paziente non incorrerà in responsabilità penale ma sarà sicuramente l’oggetto dell’inchiesta della autorità qualora quest’ultima dovesse ritenere di agire.
Il csm non ha particolari obblighi di informativa se non quelli legati alla tutela della salute psico fisica del paziente.Buona fortuna.
Silvia de Sanctis
2 Giugno 2018 alle 12:29 AM in risposta a: Obblighi verso un genitore malato, e obblighi dell asl verso paziente. #1175Silvia De SanctisModeratoregentile Luna, molto difficile la sua situazione…e diverse e importanti le sue domande…andiamo per punti per maggior chiarezza:
– obblighi figlio verso genitore:
il codice civile stabilisce che “il figlio deve rispettare il genitore e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivente con essa” (art. 315 bis cc).
quindi il codice impone al solo figlio convivente di dare l’aiuto necessario.
Precisiamo, però, che sua mamma è sicuramente, da quanto mi descrive, persona che “versa in stato di bisogno”, sia dal punto di vista economico che personale ed è dovere dei figli (in questo caso a prescindere dalla convivenza) concorrere nel versare al genitore gli alimenti in proporzione alle proprie capacità economiche (art. 433 e ss cc).
I figli che non hanno i mezzi economici possono adempiere all’obbligo di versare gli alimenti di cui sopra anche con modi alternativi offrendo, ad esempio, di ospitare in casa il genitore.
Non è solo l’assistenza economica a rilevare nei confronti del genitore non autosufficiente, ma anche quella “morale”, ossia la concreta vicinanza affinché questi non resti solo a casa, trascurato ed incapace di badare a se stesso.
Nonostante manchi una norma e l’assistenza morale rappresenti un adempimento per lo più spontaneo, la giurisprudenza ha precisato anche che lasciare il genitore da solo, privo di cure e assistenza, può costituire un’ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata.
Fin qui la teoria; nel suo caso specifico, al momento, non ravviso i presupposti per un dovere di un qualsiasi mantenimento di sua madre: la presenza di una bambina piccola da mantenere ed educare in un ambiente pulito e soprattutto sereno ed adatto alla sua crescita psico fisica, unito al fatto che è madre separata e sola, sono elementi ostativi ad una eventuale chiamata al mantenimento o cura di sua madre.
– Obblighi ASL verso il paziente
Inizi subito a mandare una raccomandata minacciando un esposto e, a seguire, in caso di mancato esito, faccia subito seguire un esposto alla procura della repubblica per obbligare il medico che non cura il paziente a farlo.
I CPS si DEVONO occupare della salute mentale di persone maggiori di 18 anni in tutti i loro aspetti, con visite anche a DOMICILIO, assistenza, prescrizione farmaci…
Un’ultima cosa: il Giudice può disporre che un paziente psichiatrico venga mandato in una struttura: per ottenerlo dovete fare denuncia ai Carabinieri ed alla Procura spiegando e documentando tutta la situazione.
– Amministratore di Sostegno
L’amministratore di sostegno è stato introdotto con la legge n. 6/2004 ed ha lo scopo di garantire una sorta di protezione giuridica, senza limitarne in modo eccessivo la capacità di agire, a chi versa in una situazione di difficoltà a provvedere ai propri interessi perché privo in tutto o in parte di autonomia.
L’Amministratore di sostegno è una persona nominata dal giudice tutelare che ha il compito di assistere e sostenere chi, per effetto di menomazione psichica, si trovi nell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni di vita quotidiana.
I parenti entro il 4 grado (quindi i figli) possono chiedere la nomina dell’A.d.S.Non mi resta che augurarle buona fortuna per tutto…
Silvia
20 Febbraio 2018 alle 10:34 AM in risposta a: legale specializzato in malasanità in (anti)psichiatria #1081Silvia De SanctisModeratoreGentile mamma,
mi scuso innanzitutto per il ritardo nella risposta…
Se ho ben capito il medico attuale (psichiatra del CPS territorialmente competente?) non riconosce in suo figlio la diagnosi di schizofrenia già in precedenza fatta da altri medici (precedenti CPS?) e, quindi, ritiene di trovarsi in un tipico esempio di “malasanità” dove tutto è lasciato alle famiglie.
Purtroppo non riesco ad essere di aiuto… non esistono elenchi di legali specializzati in malattie mentali o altre specializzazioni simili e personalmente non ho nominativi specifici da indicarle (anche perché, se ho ben capito, vivete in Friuli).
L’unica cosa che mi viene in mente è che può provare ad andare all’ordine degli avvocati presso il Tribunale della sua città e chiedere loro un nominativo di un legale preparato in materia o chiedere ad associazioni di volontariato presenti sul territorio.buona fortuna…
silvia
Silvia De SanctisModeratoreGentile Sara,
evidenzio subito che i soggetti obbligati per legge alla corresponsione degli alimenti (art.433 c.c) sono, nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.
in alcun modo, quindi, viene previsto il dovere dei “cugini”.
Ciò premesso, non ho ben capito se suo cugino sia seguito da una struttura territorialmente competente (CPS); in caso affermativo, cosa sta facendo lo psichiatra?Segue il malato? anche a domicilio?
Per chiarire poi altri aspetti:
– per eventuale struttura di ricovero: potete esporre denuncia ai Carabinieri ed anche alla Procura della Repubblica spiegando e documentando tutta la situazione; il tutto verrà esaminato dal Giudice che, se riterrà il malato PERICOLOSO per sé e/o per gli altri potrà disporre che venga mandato in una struttura (OPG);
– la legge 222 del 1984 ha istituito il diritto alla pensione di invalidità. Questa forma assistenziale viene concessa a invalidi, ciechi e sordomuti, lavoratori autonomi e dipendenti; per ottenerla, la capacità del soggetto deve essere ridotta a meno di un terzo in modo permanente. L’invalidità civile, fisica e MENTALE, viene riconosciuta parzialmente o totalmente ed è espressa in termini percentuali.
Tutti coloro che presentano difficoltà a deambulare o a svolgere atti della vita quotidiana hanno diritto,inoltre (in aggiunta, quindi, alla pensione di invalidità), a un’indennità di accompagnamento;
– l’indennità di accompagnamento è una prestazione eccezionale erogata dall’INPS a favore degli invalidi civili. La Corte di Cassazione (sent 5031/2016) ha chiarito che deve essere riconosciuta anche a chi, pur essendo capace di compiere gli atti della vita quotidiana, necessita comunque della presenza costante di un accompagnatore a causa di gravi disturbi nella sfera intellettiva o cognitiva tali da non renderlo in grado di svolgere tali atti nei tempi e modi opportuni per salvaguardare la propria salute e dignità. In altre parole, la Cassazione ha introdotto la possibilità di richiedere l’indennità di accompagnamento anche per gli invalidi psichici.
Sperando di aver risposto alle sue domande, le auguro di cuore buona fortuna…
SilviaSilvia De SanctisModeratoreCaro Giacomo,
mi dispiace molto della difficile situazione in cui si trova e che con molta chiarezza e passione ha esposto nella sua lettera…
Per cominciare vorrei soffermarmi sulla vendita/acquisto di prodotti on line: dal 10 luglio 2015 è entrato in vigore il regolamento UE per cui anche in Italia sono consentite la vendita e l’acquisto on line di farmaci che non necessitano di prescrizione medica. Nel nostro Paese, al momento, la vendita a distanza è, inoltre, consentita solo a farmacie e negozi che hanno già titolo alla vendita di farmaci.
In Italia è illecito sia vendere che acquistare farmaci che hanno bisogno di ricetta su Internet. Questo perché la vendita dei farmaci deve essere fatta dietro prescrizione medica ed essa non può essere rilasciata a distanza.
Da ultimo, ma forse più importante, sull’argomento: coloro che ricorrono a internet per ottenere farmaci per i quali non hanno la ricetta devono sapere che il 90% dei farmaci acquistati on line da canali non autorizzati è contraffatto, cioè non contiene il principio attivo, lo contiene in dosaggio diverso da quello indicato, non è conservato alle giuste temperature…l’acquisto on line rimane una pratica molto pericolosa per la salute!!
Andiamo avanti…le ricette su ricettario nazionale (quelle che le darebbero il modo di abbattere completamente o quasi i costi) possono essere fatte unicamente dai medici di base oppure dagli specialisti per alcuni esami e farmaci specifici.
Ogni medico si assume personalmente la responsabilità delle sue prescrizioni; il suo dovere è quello di tutelare la salute del paziente anche nei confronti di possibili danni provocati da farmaci che lui considera inappropriati. Pertanto egli può e deve rifiutarsi di prescrivere farmaci qualora li reputi in contrasto con quanto sopra.
La ricetta con la prescrizione (necessaria per la D-cicloserina), quindi, è a discrezione del medico di base che è il solo a decidere se e quando rilasciare al malato una ricetta con la prescrizione dei farmaci. Non c’è modo di “costringere” un medico di base a prescrivere farmaci, per quanto dal paziente ritenuti di sicura, provata e pronta efficacia come nel suo caso.
Mi spiace non essere riuscita a darle una pronta soluzione alla sua situazione e capisco la sua rabbia di fronte ad un muro insormontabile ma la legge, in questo caso, non la aiuta…purtroppo, forse, non resta che cercare di valutare, insieme al suo medico e/o psichiatra altri farmaci ritenuti utili da entrambe le parti, magari diversi o alternativi rispetto a quelli provati fino ad ora.un abbraccio.
Silvia
18 Ottobre 2017 alle 12:34 AM in risposta a: faccio parte di una onlus per malati psichiatrici #1019Silvia De SanctisModeratoreCara Laura,
anch’io non ho parole…
lasciando i commenti da parte… la Commissione Sanitaria, all’esito della visita rilascia un verbale che verrà spedito al domicilio del paziente mediante raccomandata a/r entro 120 giorni (4 mesi) dalla visita.
Entro sei mesi dalla notifica del verbale sanitario si può procedere alla contestazione.
Qualora si voglia contestare il verbale ci sono due vie: presentare la domanda di revisione (non è il nostro caso, posto che questo è il caso con cui si chiede all’INPS di essere sottoposti a nuova visita) o chiedere l’Accertamento Tecnico Preventivo.
L’accertamento tecnico preventivo è una fase antecedente al giudizio vero e proprio: esso rappresenta una condizione di procedibilità (cioè un passaggio obbligato) per poter impugnare il verbale della commissione medica avanti al Giudice.
Nonostante la natura di fase pre-processuale dell’ATP và anch’esso sottoposto con RICORSO e si traduce in una causa innanzi al Giudice, benché con tempi ridotti.
Mediante questa procedura il ricorrente chiede al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (in altre parole un medico esperto nella patologia da esaminare) il quale ha l compito di accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria.
Qualora la relazione del CTU sia favorevole alle richieste del ricorrente(e l’Inps non faccia opposizione)il giudice emetterà decreto di omologa; nel caso contrario sarà possibile impugnare il provvedimento conclusivo ed avviare una vera e propria causa di primo grado.
Per proporre questo ricorso, purtroppo, sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto previdenziale (il ricorso si propone in Tribunale).
Mi spiace per tutta l’evoluzione… buona fortuna…
un abbraccio.
SilviaSilvia De SanctisModeratoreGentile Marika,
capisco la complicata e delicata situazione in cui si trova il suo ragazzo (di cui non specifica l’età, forse 30 anni) e lei di conseguenza…
Cerchiamo di capire:
– per quanto riguarda le “notizie mediche”, gli aventi diritto al rilascio di cartella clinica e/o materiale sanitario sono: il paziente stesso, soggetto munito di delega scritta del paziente, il medico curante, l’autorità giudiziaria, il tutore/curatore in caso di interdizione e l’amministratore di sostegno.
Sicuramente il suo ragazzo potrà tentare, come già fatto, di parlare con i medici ma, in generale, non si può obbligare un medico a ciò in quanto esiste la legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003);
– per quanto riguarda lo “sperpero” economico (soldi spesi in fumo ecc.) il figlio potrebbe presentare un ricorso per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno (che, in teoria, potrebbe essere anche lo stesso figlio) che abbia cura della persona e del patrimonio del malato (lo stesso amministratore, nel suo caso, potrebbe poi “costringere” il medico a farsi dare tutte le informazioni sanitarie).
A questo proposito ricordo solamente che il Giudice provvede alla nomina di persona idonea per caratteristica, professionalità e predisposizione a garantire una adeguata protezione e sostegno del soggetto fragile (il padre del ragazzo)… al momento, da quanto leggo nella sua mail, il figlio non mi sembra nella posizione adatta ad assumere lui stesso questo ruolo ma ben potrebbe chiedere la nomina di un terzo soggetto…;
– qualora ne avesse la possibilità, consiglio sicuramente al suo ragazzo di trovare una sistemazione autonoma allontanandosi dal padre in quanto la vicinanza tra i due soggetti non mi pare porti nulla di buono ad entrambi…
– qualora, come mi sembra di aver capito, non vi fossero invece alternative alla convivenza con il padre non deve esitare a chiedere aiuto, come mi sembra abbia già fatto, al CPS di zona, anche minacciando con lettere raccomandate ed esposti in quanto il medico competente deve prendersi cura e seguire il malato anche a domicilio;
– non fatevi mai problemi, e lo stesso vale per i “vicini” o altre persone coinvolte, a chiamare sempre in caso di necessità i carabinieri o le forze dell’ordine in caso di pericolo imminente alla vostra sicurezza o alla sicurezza del malato;
– per ultimo, ma forse più importante in quanto renderebbe “autonomo” il suo ragazzo e, quindi, in grado di uscire dalla casa del padre spezzando questo legame “insano”, faccio presente che esiste lo stato di disoccupazione.
Il lavoratore in cerca di prima occupazione può iscriversi al Centro per l’Impiego per ottenere lo stato di disoccupazione e un aiuto concreto al collocamento sul mercato del lavoro.
Quindi, per acquisire formalmente lo stato di disoccupato il soggetto interessato deve presentarsi al Centro per l’Impiego competente territorialmente (cioè il più vicino a casa) e firmare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
Al momento del rilascio da parte di chi cerca lavoro della DID riceve il Certificato di disoccupazione che serve per ottenere:
– indennità di disoccupazione;
– esenzione ticket sanitario;
– agevolazioni aziende;
– possibilità di candidature alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego
…
Buona fortuna.
Un abbraccio.
Silvia25 Settembre 2017 alle 10:52 PM in risposta a: Richiesta di aiuto su come compiere i primi passi #1012Silvia De SanctisModeratoreSolamente in un momento acuto della patologia, in cui il malato è pericoloso per se è/o per gli altri (es. minacce di suicidio, tentativi di percosse e lesioni su se stesso e/ o altri, deliri incontrollabili…)lei potrà e dovrà chiamare le forze dell’ordine che presumibilmente chiameranno il medico di guardia che, sempre presumibilmente, attiverà un TSO ricoverando forzatamente suo fratello.
Sicuramente durante il TSO che avrà una durata variabile a seconda della gravità della situazione i medici attesteranno l’eventuale patologia e indicheranno le cure e la struttura presso cui dovrete recarvi.Silvia De SanctisModeratoreGentile Andrea,
capisco molto bene le sue difficoltà nella gestione di un figlio malato in presenza di un fratellino più piccolo da tutelare…
Non entro nel merito dell’eventuale scelta di mandare il figlio malato all’estero dallo zio in quanto estremamente personale e delicata…
Nel caso, invece, suo figlio dovesse restare qui in Italia con voi le consiglio di rivolgersi immediatamente al CPS di zona e lasciare ai medici competenti la decisione se effettuare o meno un TSO. Se ritenuto necessario non mi opporrei assolutamente: suo figlio ha bisogno di cure e, se le rifiuta, il TSO resta, al momento, l’unico mezzo di semplice ed immediata soluzione per un ricovero coatto.
Il TSO ha una durata massima di sette giorni rinnovabile su richiesta del medico (la legge non stabilisce il numero massimo di rinnovi); al rientro a casa, se la situazione dovesse risultare ancora invivibile, potrà rivolgersi ad un avvocato per fare una richiesta alla Procura della Repubblica affinché il giudice, valutate le circostanze (su cui, sicuramente, inciderà parecchio il fatto che lei è da solo ed ha un altro figlio più piccolo da tutelare e far crescere in “serenità”) assegni una struttura territoriale a suo figlio.
Per quanto riguarda il suo timore di uno sperpero economico (firma di contratti, vendita di oggetti e/o altro…) le consiglio di presentare un ricorso per chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno (che potrà anche essere lei) che abbia cura della persona di suo figlio e del suo patrimonio.
Insomma, qualora decidesse di continuare la convivenza con suo figlio non esiti a chiedere e pretendere aiuto dalle strutture competenti perché da solo è un carico troppo grande da portare, sapendo che i CPS hanno l’obbligo di assistere i propri malati, anche a domicilio.
Auguri per tutto.
Silvia14 Settembre 2017 alle 11:31 PM in risposta a: Richiesta di aiuto su come compiere i primi passi #1009Silvia De SanctisModeratoreGentile Giovanni,
direi che per prima cosa deve rivolgersi subito, senza temporeggiare ancora, al CPS competente territorialmente (della zona di residenza di suo fratello) e concordare con gli psichiatri la modalità di azione, dove e come avvicinare suo fratello. Nel caso, molto probabile, che suo fratello non accetti le cure e neanche un avvicinamento dei medici, questi ultimi potranno fare un TSO della durata di 7 giorni (prorogabile) che darà loro modo di capire anche se e come presunte droghe influenzino la psiche ed il fisico di suo fratello.
Nel caso in cui i medici dovessero “disinteressarsi” al caso non esiti a mandare raccomandate e/o esposti per “obbligarli” a farlo.
Altra cosa: non si faccia mai alcun problema a chiamare i carabinieri durante i “deliri” di suo fratello che possono comportare una minaccia per se stesso, per i familiari e i vicini; saranno le forze dell’ordine ad arrivare con e/o chiamare un medico competente che valuterà il da farsi (eventuale TSO).
Da ultimo, mi sembra che, per lo meno in passato, suo fratello abbia avuto difficoltà nella gestione del denaro proprio e/o della famiglia: le ricordo la figura dell’Amministratore di Sostegno di cui abbiamo più volte parlato in questo forum che potrebbe essere un modo relativamente semplice per tutelare gli interessi del malato e della famiglia.
Auguri per tuttoSilvia De SanctisModeratoreGentile Alessandro,
concordo con la necessità di rivolgersi ad un avvocato che chiarisca meglio la situazione e, nel caso, la aiuti nelle varie istanze (richiesta di accesso in strutture di ricovero, esposto per obbligare i medici territorialmente competenti a prendersi cura e assistenza del malato…).
Purtroppo, però, non conosco il nominativo di un valido avvocato, esperto in materia, nella città di Torino.
Un saluto.
Silvia12 Settembre 2017 alle 12:20 AM in risposta a: FIGLIA 19ENNE E PADRE MALATO DI MENTE RICOVERATO IN OSPEDALE REP.PSICHIATRICO #1006Silvia De SanctisModeratoreGentile Laura,
entriamo subito nel merito delle sue domande.
Il codice civile stabilisce che “il figlio deve rispettare il genitore e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa” (art. 315 bis c.c.). Quindi il codice impone al ragazzo “convivente” di dare l’aiuto necessario ai bisogni essenziali della famiglia.
Precisiamo però che il soggetto di età avanzata (quale presumo sia suo padre) è molto spesso anche una persona che versa “in stato di bisogno” in quanto non dispone di redditi propri ed è dovere dei figli (in questo caso a prescindere dalla convivenza con l’anziano) concorrere nel versare al genitore gli alimenti, ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 433 e ss. c.c.).
I figli che non hanno i mezzi economici possono adempiere all’obbligo di versare gli alimenti di cui sopra anche con modalità alternative, offrendo, ad esempio, al richiedente di ospitarlo e mantenerlo in casa.
Fin qui la teoria; nel suo caso specifico, al momento, non ravviso i presupposti per un dovere di mantenimento del padre, pur se anziano ed in difficoltà: il fatto che sta studiando, che è senza alcun reddito, che convive con sua madre (separata da suo padre) sono tutti elementi ostativi ad una eventuale chiamata al mantenimento. Ciò non toglie che in futuro suo padre possa chiamarla a farlo e portare la propria richiesta davanti ad un giudice tutelare
A titolo di completezza faccio presente che i soggetti obbligati per legge alla corresponsione degli alimenti (art. 433 c.c) sono, NELL’ORDINE: il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. L’ultimo posto nell’elenco è, quindi, occupato dai fratelli e sorelle del richiedente.
Passando all’ultima parte della sua lettera, se suo padre è stato ricoverato a seguito di TSO quest’ultimo ha una durata massima di 7 giorni ma può essere prorogato più volte (e la legge non stabilisce il numero massimo di volte), qualora vi sia la necessità, con una richiesta di prolungamento da parte dello psichiatra dell’ASL (art. 3, L.180/1978).
Qualora, invece, suo padre sia stato ricoverato in gravi condizioni di salute, anche fisica, in seguito ad un tentato suicidio, la durata del ricovero dipenderà da diverse circostanze di stretta competenza medica.
un caro saluto.
SilviaSilvia De SanctisModeratoreCaro Salvatore,
la sua situazione mi lascia con poche parole e tanto sconforto…
Vista la gravità della situazione di suo fratello credo sia il caso di rivolgersi ad un avvocato che la sostenga ed aiuti nelle varie istanze, onde evitare ulteriori perdite di energie, soldi, salute…
Per prima cosa riterrei indispensabile procedere alla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno o un tutore.
L’Istituto dell’interdizione è fortemente limitativo: priva parzialmente o totalmente il soggetto della capacità di agire necessaria per compiere atti giuridici o per amministrare il proprio patrimonio e ciò con la sostituzione con un tutore che compie tutti gli atti SENZA dover consultare l’interdetto. La Legge del 9/1/2004 prevede, invece, l’introduzione dell’Amministratore di Sostegno: il fine della legge è proprio quello di trovare un istituto meno invasivo che garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minor limitazione possibile della sua incapacità.
Personalmente, nel caso di suo fratello, visto anche l’ormai scarso patrimonio rimasto da tutelare, comincerei con la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno (che potrebbe essere lei o, in caso non se la dovesse sentire, altra persona di fiducia), anche perché il procedimento è molto più rapido e semplice (comunque l’ultima parola sulla scelta tra i due istituti rimane al giudice tutelare).
Per quanto riguarda l’accesso in eventuali strutture di ricovero, nella sua attuale città o in quella di origine, può e deve esporre denuncia, sempre con l’aiuto di un avvocato, alla procura della Repubblica spiegando e documentando tutta la situazione che verrà poi esaminata dal giudice che, se riterrà, come credo vista la copiosa documentazione che potrà allegare a riprova della gravità della patologia,il malato pericoloso per sé e/o per gli altri, potrà disporre che venga mandato in una struttura (OPG).
Ma intanto cosa sta facendo il CPS territorialmente competente? Anche qui manderei immediatamente una raccomandata a entrambi i CPS (quello di Modena e quello della città di origine), sempre allegando tutta la documentazione (ricoveri, verbali dei carabinieri, denunce…)e, subito a seguire, un esposto vero e proprio alla Procura della Repubblica. I CPS si DEVONO occupare della salute mentale di persone maggiori di 18 anni in tutti i loro aspetti.
Insomma, diversi e complicati sono i vari aspetti della sua situazione, sia dal punto di vista civilistico che penale ma, allo stato, non ce la può più fare da solo, deve ormai fare interventi mirati e decisivi che provino a smuovere le varie istituzioni, senza perdere altro tempo ed altri soldi; purtroppo, proprio per questo motivo, un bravo avvocato competente in materia risulta indispensabile.
Un abbraccio.
Silvia de Sanctis1 Agosto 2017 alle 11:01 PM in risposta a: Schizofrenico, genitori anziani e invalidi, due ragazzine minorenni #989Silvia De SanctisModeratoreCara Rosa,
Mi spiace molto che la situazione, già precaria, sia precipitata…
Purtroppo non conosco la psichiatria di Napoli ma, mi sembra di capire, che la situazione non sia migliore rispetto alle altre parti d’Italia…
Le raccomandate che, come dice lei giustamente, vanno mandate al cps, all’ospedale Policlinico, al Dott. Lasevoli ed al Dott. De Bartolomeis, dovranno semplicemente descrivere in breve i fatti e dire che, qualora non ci dovesse essere entro 15 giorni la presa in carico del malato da parte dello psichiatra curante (che non sia il Dott. Lasevoli, già in monitoraggio per inidoneità allo svolgimento del proprio lavoro) vi rivolgerete ad un avvocato per fare un esposto alla Procura della Repubblica. Andrà specificato che la “presa in carico” consiste in una continua cura, assistenza e monitoraggio, anche e soprattutto domiciliare, da parte dello specialista.
Sicuramente riuscireste ad avere maggiore efficacia e risultati facendo scrivere ed inviare le lettere raccomandate direttamente da un Avvocato, a cui comunque dovreste per forza rivolgervi in caso di esposto.
Spero che la situazione migliori a breve.
Un abbraccio.
Silvia1 Agosto 2017 alle 12:25 AM in risposta a: Malato tumore con delirio persecutorio scappa e non riusciamo a curarlo #986Silvia De SanctisModeratoreGentile Arianna,secondo l’art. 32 della Costituzione nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; il rifiuto alle cure è da considerarsi legittimo e nessun trattamento può essere imposto , al di fuori di un obbligo di legge, seppure esso sia semplice e indispensabile per salvare la vita al paziente.
Deve trattarsi, ovviamente, di persona maggiorenne e capace, poiché il rifiuto alle cure posto dal legale rappresentante del minore o del maggiorenne incapace viene superato rivolgendosi al giudice tutelare che toglie anche solo temporaneamente la potestà o tutela a costui.
Nel suo caso, cara Arianna, sono quindi a consigliare di nominare al più presto un Amministratore di Sostegno a suo padre.
In breve, l’Amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, come suo padre, per effetto di un’infermità o una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’ordinamento giuridico (art 404 cc + 145/2001) consente, infatti, quando un soggetto, per infermità psichica o fisica, sia incapace di prestare il proprio consenso ai trattamenti sanitari, la nomina di un Amministratore di sostegno che lo assista negli atti a cui il medesimo non sia in grado di provvedere in modo autonomo.
Un caro saluto.
Silvia -
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