Silvia De Sanctis
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Silvia De SanctisModeratore
Gentile Caterina,
Cercherò di rispondere con ordine alle sue sofferte domande:
– purtroppo, come già sottolineato dal nostro esperto Lucio Dal Buono, non è possibile costringere uno psichiatra a colloqui con i familiari, in quanto lo stesso può “riparasi” dietro la legge sulla privacy (D.Lgs n. 196 del 30/6/2003) che regola la materia della protezione dei dati personali;
– si potrebbe aggirare quanto sopra con la nomina di un Amministratore di Sostegno. L’Amministratore di sostegno ha l’obiettivo di dare aiuto alle persone che hanno bisogno di protezione anche solo momentanea; la richiesta può essere fatta dal suo compagno o dalla madre del malato. In questo modo lo psichiatra si troverebbe costretto a dare informazioni e colloqui all’Amministratore;
– per quanto riguarda il fatto che lo psichiatra continua a minimizzare il problema ed a ribaltarlo sulla famiglia, mi preme sottolineare come il CPS che non segue il malato grave e violento in modo adeguato non sta facendo il suo dovere e bisogna COSTRINGERLO a farlo con raccomandate prima e, a seguire, esposti e denunce. Non fatevi problemi a farlo: a volte basta una “minaccia” per far funzionare le cose;
– infine, riguardo ad eventuali strutture di ricovero, appoggiandovi ad un avvocato penalista, il suo compagno può esporre denuncia ai carabinieri ed anche alla Procura della Repubblica spiegando e documentando tutta la situazione; il tutto verrà poi esaminato dal Giudice che, se riterrà il malato pericoloso per se è/o per gli altri, allora potrà disporre che venga mandato in una struttura (OPG).
Buona fortuna per tutto…
Silvia de SanctisSilvia De SanctisModeratoreGentile Stefano,
per quanto riguarda la sua problematica evidenzio subito come il nostro ordinamento da un lato prevede un “obbligo degli alimenti” ex art. 433 c.c. e, dall’altro, sancisce l'”abbandono di persone incapaci” ex art 591 c.p.
Mi spiego meglio:
-l’art.433 c.c. stabilisce che i genitori in stato di bisogno ( ma non mi sembra il vostro caso)hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte dei figli;
– se un figlio rifiuta di assistere i propri genitori sia moralmente che economicamente potrà essere perseguito per reato di abbandono di persone incapaci ex art. 591 c.p.; detto articolo ha come specifico oggetto la fattispecie di abbandono (la condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato) di persona incapace di provvedere a se stessa per vecchiaia e malattia ( per applicare la norma è necessario accertare in concreto l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso).
Nel vostro caso, forse, la soluzione migliore potrebbe essere quella di occuparvi di vostro padre “indirettamente”, tramite cioè le strutture (cps, csm o altro) che lo assistono o che dovrebbero assisterlo (chiedendo e pretendendo – anche tramite esposti e denunce- una cura e assistenza adeguata, anche presso il domicilio del malato).
Concludo consigliandovi, in caso di necessità contingente (che mi sembra essere il vostro timore espresso nelle ultime righe), di non farvi problemi a chiamare i carabinieri, posto che, al momento, non vi sono altre misure cautelative preventive.
Un saluto.Silvia De SanctisModeratoreGentile Gianni, comprendo la Sua difficile situazione ed il bisogno di fare qualcosa per mettere fine alle Sue preoccupazioni.
Per prima cosa vorrei chiarire che l’interdizione giudiziale è un provvedimento che PRIVA determinati soggetti, individuati in maniera puntuale dalla legge, della CAPACITÀ di compiere atti suscettibili di avere rilievo giuridico e potenzialmente lesivi dei LORO interessi. L’istanza per richiedere l’interdizione può essere avanzata SOLO da determinati soggetti: dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona convivente, dai parenti entro il 4 grado, dagli affini entro il 2 grado e dal P.M. (Un magistrato di Tribunale)… I vicini, quindi, non sono tra le persone aventi la possibilità di chiedere l’interdizione giudiziale.
I vicini, invece, sicuramente hanno la possibilità di chiedere aiuto allo psichiatra del servizio territoriale competente oppure chiamare i vigili urbani o i carabinieri in caso di manifestazioni eclatanti e pericolose – minaccia di suicidio, minacce o compimento di lesioni a cose o persone…
L’obbligo di cura spetta ai medici ed alle strutture che la 180 (!) ha preposto a ciò: il CPS che non segue il malato grave e violento anche a casa sicuramente non sta facendo il suo dovere e bisogna costringerlo a farlo con raccomandate, poi esposti e, a seguire, in caso di insuccesso, con denunce.
Buona fortuna.
Un caro saluto.Silvia De SanctisModeratoreGentile Sara,
Cercherò di rispondere brevemente.
L’interdizione giudiziale (art 414 cc) è volta a tutelare soggetti che si trovino in condizione di “abituale” infermità di mente che li rende “incapaci di provvedere” ai “propri” interessi. L’unico modo per tutelare queste persone è, pertanto, quello di privarle della capacità di compiere atti aventi rilievo giuridico e potenzialmente lesivi dei loro (non dei familiari) interessi.
La richiesta è fatta con ricorso (con l’aiuto di un avvocato civilista esperto) diretto al Tribunale di residenza dell’interdicendo (suo fratello). Il Presidente del Tribunale dà comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero che può chiedere che lo stesso sia respinto; se ciò non si verifica il Presidente nomina il Giudice Istruttore e fissa l’udienza di comparizione di chi ha presentato la domanda e dell’interdicendo (suo fratello).
Fase centrale del procedimento è l’esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice che può farsi assistere da un consulente tecnico (es. un medico); con la sentenza che dichiara l’interdizione viene nominato un tutore ( di solito tra i familiari).Diversa è la figura dell’Amministratore di Sostegno, nuovo strumento giuridico di protezione finalizzato a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chiunque si trovi in condizione di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia. Condizione necessaria è, però, che queste persone siano in grado di esprimere i propri bisogni al punto che l’Amministratore non può prescindere da essi.
Diversamente ancora lei, Sara, appoggiandosi ad un avvocato penalista, può esporre denuncia ai carabinieri ed anche alla Procura della Repubblica spiegando e documentando tutta la situazione; il tutto verrà poi esaminato da un giudice che, se dedurrà che in effetti il comportamento del malato può essere pericoloso per se’ e/o per gli altri, potrà disporre che venga mandato in una struttura (opg).
Per finire, riguardo al CSM, qualora Lei ritenga di essere in presenza di una omissione di cura da parte dei medici della struttura, certamente potrà fare un esposto alla Procura della Repubblica (o anche, tanto per cominciare, solo minacciare i medici di farlo).
Da ultimissimo, una mia raccomandazione solita: non si faccia mai problemi a chiamare subito i carabinieri in caso di necessità contingente!
Un caro saluto
28 Dicembre 2015 alle 1:46 AM in risposta a: Poteri di uno psichiatra: allontanare un paziente da casa propria #788Silvia De SanctisModeratoreIn casi preoccupanti come sembra essere il tuo il parere del medico specialista-lo psichiatra- e’ sicuramente determinante.
Il medico specialista può richiedere alla Procura l’allontanamento dal l’abituale residenza del malato in caso di “molestie” di vario genere in ambito familiare, a maggior ragione se indirizzate su una minore.
Lo psichiatra, inoltre, potrebbe anche disporre il ricovero forzato (tso) presso i reparti di psichiatria degli ospedali pubblici.
Concludendo, mi permetto di consigliarti di stare da tua nonna per il tempo stabilito, per poi valutare insieme al tuo medico un graduale rientro a casa.
Saluti.28 Dicembre 2015 alle 1:21 AM in risposta a: richiesta di provvedimento cautelativo per sorellina minore #787Silvia De SanctisModeratoreGentile Paola,
i CDA solitamente hanno un approccio multidisciplinare per la cura dei disturbi alimentari che prevede la collaborazione di varie figure terapeutiche (psichiatra, medico internista, psicologo, nutrizionista, infermiere); dal Suo messaggio mi sembra di capire che le maggiori incomprensioni ci siano verso la responsabile del CDA che tende a minimizzare il problema del ragazzo ed a ribaltarlo sulla famiglia.
Qualora lei ritenga di essere in presenza di una omissione di cura da parte dei medici della struttura può consigliare al padre del ragazzo di fare un esposto (con il supporto di un avvocato penalista) alla Procura della Repubblica ( o anche solo minacciare i medici di farlo – a volte, Le assicuro, è sufficiente).
Mi permetto, infine, di suggerirLe di non porsi mai problemi a chiamare i carabinieri in caso di bisogno e di valutare, capendo e condividendo la Sua preoccupazione verso sua figlia, un eventuale, magari solo momentaneo, vostro allontanamento dalla casa del Suo compagno.
Un abbraccio. -
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